Vi informiamo che il Consiglio Nazionale ha deliberato, anche per l’anno 2021:
- il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;
- il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022;
- di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.
Ne consegue che, per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.